Legge N° 78 del 7/3/2001 
"Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001
Art. 1. (Principi generali) 
1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale.
2.  Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze,  promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il  restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a  entrambe le parti del conflitto e in particolare di:
a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;
b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;
c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
d) reperti mobili e cimeli;
e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.
3.  Per le finalità di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono  avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d’arma.
4.  La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4  novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo  significato per il raggiungimento dell’unità nazionale.
5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.
6.  Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l’articolo 51 del  testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e  ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,  di seguito denominato «testo unico».
Art. 2. (Soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi) 
1.  Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione,  catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle  cose di cui all’articolo 1, in conformità alla presente legge e alle  leggi regionali:
a) i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute;
b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;
c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) lo Stato.
2.  L’autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per  gli interventi sulle cose di cui all’articolo 1 è richiesta solo quando  si tratti di cose assoggettate alla tutela di cui al Titolo I del testo  unico. Restano tuttavia fermi il potere di cui all’articolo 28, comma 2,  del testo unico, le competenze in materia di tutela paesistica, nonché  le competenze del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze.
3.  I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli  interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle  cose di cui all’articolo 1 debbono darne comunicazione, corredata di  progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno  due mesi prima dell’inizio delle opere, alla Soprintendenza competente  per territorio.
Art. 3. (Compiti dello Stato) 
1. Lo Stato:
a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1;
b)  promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono  sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli  interventi di cui all’articolo 2, comma 1;
c) può promuovere o concorrere agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, che si svolgono fuori del territorio nazionale.
Art. 4. (Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali) 
1.  In attuazione dell’articolo 3, il Ministero per i beni e le attività  culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:
a)  promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la  redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui  all’articolo 1;
b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1;
c) individua le priorità, tenuto conto delle iniziative già adottate dagli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1;
d)  realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari,  preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli  altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1;
e) può finanziare le  iniziative degli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, tenuto  conto delle priorità individuate ai sensi della lettera c) del presente  comma e con le modalità di cui all’articolo 8;
f) cura un programma  di tutela e valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli  militari, nonché di quelli privati, al fine di assicurarne la più ampia  fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo  fra l’altro il recupero e la conservazione, anche in copia, della  documentazione storica;
g) vigila sull’attuazione degli interventi e  in particolare su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di  ispettori onorari.
2. E' istituito, presso il Ministero per i beni e  le attività culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il  patrimonio storico della Prima guerra mondiale.
3. Il Comitato è  nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,  che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la corresponsione  di compensi ai componenti del Comitato stesso.
4. Il Comitato  esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le attività  culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene  all’attuazione della presente legge. In particolare, esprime parere  obbligatorio sugli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri con  riferimento all’attuazione della legge stessa.
5. Il Comitato definisce:
a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b);
b) le priorità di cui al comma 1, lettera c);
c) i criteri per l’assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera e);
d) il programma di cui al comma 1, lettera f).
6. L’istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5. (Competenze del Ministero della difesa) 
1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:
a)  può realizzare direttamente gli interventi di cui all’articolo 2, comma  1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante  l’impiego delle Truppe alpine;
b) cura gli archivi storici militari e  collabora con il Ministero per i beni e le attività culturali  nell’attuazione del programma di cui all’articolo 4, comma 1, lettera  f). A tal fine, fra gli obiettivi dell’Ufficio storico dello Stato  maggiore dell’Esercito ha carattere di priorità la catalogazione  informatica delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi  centrali e in quelli periferici.
Art. 6. (Competenze del Ministero degli affari esteri) 
1.  Nei limiti delle risorse destinate a tali finalità, il Ministero degli  affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le  attività culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina:
a)  la partecipazione degli Stati le cui forze armate operarono sul fronte  italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui  all’articolo 1;
b) la partecipazione dell’Italia alle analoghe iniziative all’estero;
c)  la cooperazione di Amministrazioni dello Stato, Università, enti  pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca  storica sulla Prima guerra mondiale.
Art. 7. (Competenze delle regioni) 
1.  Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai  sensi dell’articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate  dalla legislazione vigente:
a) promuovono e coordinano gli interventi  di cui all’articolo 2, comma 1, svolti da privati e enti locali,  tenendo conto delle priorità e assicurando la conformità ai criteri  tecnico-scientifici definiti ai sensi dell’articolo 4, favorendo in  particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e  lo svolgimento di attività formative e didattiche;
b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);
c) disciplinano con legge l’attività della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10.
2.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di  Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell’ambito delle  competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle  relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse  spettanti sono assegnati ai sensi dell’articolo 5 della legge 30  novembre 1989, n. 386.
Art. 8. (Finanziamento statale degli interventi) 
1.  I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono  essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui allo  stesso comma.
2. I soggetti interessati debbono presentare alla Soprintendenza competente per territorio:
a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l’atto di assenso del titolare del bene;
b)  una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e  restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell’intervento e sulla  conformità ai criteri tecnico-scientifici di cui all’articolo 4, comma  1, lettera b), con un programma temporale dei lavori;
c) l’indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.
3.  Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle  risorse destinate a tale finalità, dispone la concessione del contributo  entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero  della difesa e l’amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene  conto delle priorità di cui all’articolo 4, nonché del complesso delle  richieste presentate e dei contributi già erogati al richiedente da  altri soggetti pubblici.
Art. 9. (Reperti mobili e cimeli) 
1.  Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte  terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o  documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o  cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui  territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone  la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.
Art. 10. (Sanzioni) 
1.  Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione  sulle cose di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e),  senza provvedere a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, è punito,  salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da  lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
2. Qualora dagli  interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento  irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di  alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica,  salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell’arresto da  sei mesi a un anno e l’ammenda da lire un milione a lire cinquanta  milioni.
3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste  dall’articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa da lire  cinquecentomila a lire un milione.
 
 
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